Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria, nel rispetto delle norme generali di cui alla presente legge.
Al perseguimento delle finalità delle istituzioni scolastiche contribuiscono il dirigente scolastico, i docenti, i genitori, gli alunni, e, sulla base delle norme statutarie, i rappresentanti delle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi.
Gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l’istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi interni nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica.
Restano ferme le disposizioni legislative in vigore concernenti le funzioni dei dirigenti scolastici, salvo quanto previsto dall’art. 4.
Gli organi di cui all’art. 3, concorrono alla definizione e alla realizzazione degli obiettivi educativi e formativi, che trovano compiuta espressione nel piano dell'offerta formativa. Nell’attuazione di esso, dovranno essere valorizzati la funzione educativa dei docenti, il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola, la libertà di scelta dei genitori, il patto educativo tra famiglie e docenti e tra istituzione scolastica e territorio.
Le istituzioni scolastiche sono organizzate sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni tecniche secondo quanto previsto al successivo articolo 3.
I partner previsti dal comma 1 possono essere soggetti pubblici e privati, altre fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni non profit.
1. Sono organi delle istituzioni scolastiche;
a) il dirigente, di cui all’art. 4, con funzioni di gestione;b) il consiglio, di cui agli art. 5 e 6, con funzioni di indirizzo.c) i consigli dei dipartimenti tecnici di cui all’articolo 7;d) gli organi di valutazione collegiale degli alunni di cui all’articolo 8;e) il nucleo di valutazione di cui all’articolo 10.
2. Nel rispetto delle competenze degli organi di cui ai commi precedenti, lo Statuto prevede forme e modalità per la partecipazione della comunità scolastica .
2. Per l’esercizio dei compiti di cui alle lettere da c) ad h) è necessaria la proposta del dirigente scolastico.
3. Il consiglio di indirizzo dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza.
4. In sede di prima attuazione della presente legge, lo Statuto e il regolamento di cui al comma 1, lettera b), sono deliberati dal consiglio di circolo o di istituto uscenti, entro 90 giorni dall’entrata in vigore dalla legge. Decorsi sei mesi dall’insediamento, il consiglio di indirizzo può modificare lo Statuto e il regolamento deliberato ai sensi del presente comma.
5. Lo statuto deliberato dal consiglio di indirizzo non è soggetto ad approvazione o convalida da parte di alcuna autorità esterna.
6. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio di indirizzo, l’organismo istituzionalmente competente provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.
a. il dirigente scolastico e il direttore dei servizi generali ed amministrativi sono membri di diritto;b. la rappresentanza dei genitori e dei docenti è paritetica;c. nelle scuole secondarie di secondo grado è assicurata la rappresentanza degli studenti;d. del consiglio fanno parte membri esterni, scelti fra le realtà di cui all’art. 1 comma 3, in numero non superiore a due.
2. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). I membri esterni sono scelti dal consiglio secondo modalità stabilite dal suddetto regolamento.
3. Il consiglio di indirizzo è presieduto da un genitore o da un componente esterno, eletto nel suo seno. Il presidente convoca l’organo e ne fissa l'ordine del giorno. Il consiglio si riunisce, altresì, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.
4. Il direttore dei servizi generali e amministrativi svolge le funzioni di segretario del consiglio.
5. Gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio di indirizzo non hanno diritto di voto per quanto riguarda il bilancio di previsione e il conto consuntivo.
6. In sede di prima attuazione, le elezioni del consiglio di indirizzo si svolgono entro il 30 settembre dell’anno scolastico successivo all’approvazione dello Statuto.
2. Fanno parte dei Consigli di ciascun dipartimento i docenti delle rispettive discipline. 43. Il regolamento di istituto di cui all’art. 5, comma 1, lettera f) disciplina le modalità di costituzione e funzionamento dei Consigli dei dipartimenti ed il loro coordinamento.
4. I Consigli dei dipartimenti tecnici si riuniscono in seduta obbligatoria all'inizio di ogni anno scolastico e ogni qualvolta nel corso dell’anno scolastico se ne ravvisi la necessità per approvare collegialmente le attività didattiche, educative e valutative delle istituzioni scolastiche.
Capo II - STATO GIURIDICO E RECLUTAMENTO DEI DOCENTI
Art. 11 (Finalità)
2. Ai fini di cui al comma 2 , la Repubblica riconosce e valorizza le libere associazioni professionali dei docenti, nelle quali essi possono sviluppare la propria dimensione professionale.
3. La funzione docente è rivolta prioritariamente alla formazione integrale della persona e all’educazione dei giovani all'autonomia personale e alla responsabilità, nonché a perseguire, per ogni allievo, idonei e certificati livelli di competenza, nel rispetto delle differenze individuali e delle singole personalità. L'assolvimento di tali compiti, in collaborazione con la famiglia di ciascun allievo, e i relativi risultati educativi costituiscono l'oggetto della specifica responsabilità professionale del docente.
2. Gli iscritti agli albi regionali possono, a domanda, chiedere il passaggio all’albo di un’altra Regione solo al termine del primo quinquennio dall’iscrizione all’albo di appartenenza. Essi conservano i titoli acquisiti
2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono accedere esclusivamente gli insegnanti iscritti agli albi regionali. Il reclutamento avviene per un triennio con vincolo di permanenza nella istituzione scolastica di assegnazione. Al termine del triennio, l’istituzione scolastica conferma il docente in ruolo, sulla base della valutazione dell’attività didattica svolta, secondo i criteri indicati dal regolamento di cui al precedente comma.
3. Il docente confermato ha diritto di partecipare ai bandi delle reti scolastiche per il trasferimento ad altra istituzione scolastica, informandone preventivamente l’istituzione scolastica di appartenenza, almeno sei mesi prima dell’anno scolastico del previsto trasferimento.
2. Ai docenti esperti e senior possono essere conferiti incarichi ulteriori rispetto all’insegnamento, per esigenze connesse con l’attuazione dell’autonomia scolastica. Ai soli docenti senior possono essere attribuiti incarichi in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione con il dirigente dell'istituzione scolastica. Gli incarichi aggiuntivi di cui al presente comma sono remunerati con specifiche retribuzioni, a carattere temporaneo, nell'ambito delle risorse iscritte in un apposito fondo di istituto.
3. La retribuzione iniziale di ciascun livello professionale di cui al comma 1 è fissata dalla contrattazione collettiva, ma non può essere inferiore a quella iniziale del livello immediatamente precedente, maggiorata del 30%. All'interno di ciascun livello è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti da quantificare in sede di contrattazione collettiva. Tali aumenti non sono riassorbiti nel passaggio ai livelli professionali successivi.
4. L'attività del personale appartenente ai livelli professionali di docente ordinario e di docente esperto è soggetta a una valutazione periodica, effettuata da un'apposita commissione di valutazione, in ordine a:
a) l'efficacia dell'azione didattica e formativa;b) l'impegno professionale nella progettazione e nell'attuazione del piano dell'offerta formativa;c) il contributo fornito all'attività complessiva dell'istituzione scolastica o formativa;d) i titoli professionali acquisiti in servizio.
5. La valutazione di cui al comma 4 non comporta effetti sanzionatori, salvo il caso di giudizio gravemente negativo e adeguatamente documentato in ordine a quanto previsto dalle lettere a) e b) del medesimo comma, che dà luogo alla sospensione temporanea della progressione economica automatica per anzianità del docente. Le valutazioni periodiche costituiscono credito professionale documentato utilizzabile ai fini della progressione di carriera e sono riportate nel portfolio personale del docente.
6. La commissione di valutazione di cui al comma 4 è presieduta dal dirigente dell'istituzione scolastica, ed è composta da due docenti senior, eletti all'interno della medesima istituzione scolastica dai soli docenti esperti e senior. La commissione è rinnovata, di norma, ogni cinque anni.
7. L'avanzamento dal livello professionale di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata da apposite commissioni, tenendo conto dell'attività di valutazione effettuata dalla commissione di cui al comma 4, dei crediti formativi posseduti e dei titoli professionali certificati.
8. L'avanzamento dal livello professionale di docente esperto a quello di docente senior avviene, a domanda, mediante superamento di concorso e di corso di formazione, volti a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante. Il concorso e il corso di formazione sono svolti a livello di rete di scuole.
9. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina annualmente il contingente massimo di personale docente per ciascuno dei livelli professionali di docente esperto e di docente senior e le modalità di ripartizione del contingente presso le singole scuole. Il medesimo decreto stabilisce le modalità per il coordinamento delle procedure selettive espletate dalle singole istituzioni scolastiche.
10. Con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a stabilire le modalità di composizione delle commissioni per l'avanzamento di livello previste ai commi 7 e 8 del presente articolo, i requisiti per la partecipazione alle procedure selettive e a quelle di concorso, le modalità di valutazione e i tempi per l’espletamento delle procedure nonché le eventuali competenze amministrative delegate alle commissioni. Il medesimo decreto stabilisce le modalità per il coordinamento delle procedure selettive e di concorso. Alle procedure selettive per l’accesso al livello professionale di docente esperto possono comunque partecipare sia i docenti interni, sia quelli provenienti da altre istituzioni scolastiche, a condizione, per questi ultimi, che si impegnino preventivamente a trasferirsi nella scuola che ha svolto la selezione in caso di superamento della stessa.
2. A livello nazionale, regionale e delle singole istituzioni scolastiche e formative, le associazioni professionali accreditate ai sensi della normativa vigente in materia sono consultate in merito alla didattica e alla formazione iniziale e permanente dei docenti e valorizzate nelle loro funzioni propositive.
Capo III - RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELLE SCUOLE AUTONOME