mercoledì 14 ottobre 2009

Leggiamo insieme il testo del "Ddl Aprea"...

E' al centro della polemica studentesca il caso "Ddl Aprea", che infiamma proteste e occupazioni.
Intendiamo riportarvi una visione d'insieme delle modifiche presentate dal deputato Valentina Aprea della Commissione Cultura:

PROPOSTA DI LEGGE N° 953

Capo I - GOVERNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Art. 1. (Autonomia statutaria delle istituzioni scolastiche)

Le disposizioni della presente legge costituiscono norme generali sull'istruzione, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, finalizzate alla piena attuazione dell’autonomia scolastica.
Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria, nel rispetto delle norme generali di cui alla presente legge.
Al perseguimento delle finalità delle istituzioni scolastiche contribuiscono il dirigente scolastico, i docenti, i genitori, gli alunni, e, sulla base delle norme statutarie, i rappresentanti delle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi.
Gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l’istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi interni nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica.
Restano ferme le disposizioni legislative in vigore concernenti le funzioni dei dirigenti scolastici, salvo quanto previsto dall’art. 4.
Gli organi di cui all’art. 3, concorrono alla definizione e alla realizzazione degli obiettivi educativi e formativi, che trovano compiuta espressione nel piano dell'offerta formativa. Nell’attuazione di esso, dovranno essere valorizzati la funzione educativa dei docenti, il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola, la libertà di scelta dei genitori, il patto educativo tra famiglie e docenti e tra istituzione scolastica e territorio.
Le istituzioni scolastiche sono organizzate sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni tecniche secondo quanto previsto al successivo articolo 3.

Art. 2. (Costituzione di fondazioni e consorzi a sostegno di istituzioni scolastiche autonome)

1. Le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore, singolarmente o in rete, nel rispetto dei requisiti, delle modalità e dei criteri fissati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, possono promuovere o partecipare alla costituzione di fondazioni e consorzi finalizzati al sostegno della loro attività, per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel piano dell'offerta formativa e per l’innalzamento degli standard di competenza dei singoli studenti e della qualità complessiva dell'istituzione scolastica, ferme restando le competenze degli organi di cui agli articoli successivi della presente legge.
I partner previsti dal comma 1 possono essere soggetti pubblici e privati, altre fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni non profit.

Art. 3 (Organi delle istituzioni scolastiche)

1. Sono organi delle istituzioni scolastiche;
a) il dirigente, di cui all’art. 4, con funzioni di gestione;b) il consiglio, di cui agli art. 5 e 6, con funzioni di indirizzo.c) i consigli dei dipartimenti tecnici di cui all’articolo 7;d) gli organi di valutazione collegiale degli alunni di cui all’articolo 8;e) il nucleo di valutazione di cui all’articolo 10.
2. Nel rispetto delle competenze degli organi di cui ai commi precedenti, lo Statuto prevede forme e modalità per la partecipazione della comunità scolastica .

Art. 4 (Dirigente scolastico)

Il dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell’istituzione e, sotto la propria responsabilità, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente competenti.

Art. 5 (Consiglio di indirizzo)

1. Il consiglio di indirizzo ha compiti di indirizzo generale dell'attività scolastica. In particolare: 2a) approva e modifica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo statuto dell’istituzione scolastica, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri membri;b) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;c) delibera il piano dell'offerta formativa;d) approva il programma annuale e – nei limiti consentiti dalla legge di bilancio – anche pluriennale (da denominare bilancio di previsione) ;e) approva il conto consuntivo;f) delibera il regolamento di istituto;g) designa i componenti del nucleo di valutazione, di cui all'articolo 10;h) approva accordi e convenzioni con soggetti esterni e la partecipazione a fondazioni e consorzi di cui all’art. 2.
2. Per l’esercizio dei compiti di cui alle lettere da c) ad h) è necessaria la proposta del dirigente scolastico.
3. Il consiglio di indirizzo dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza.
4. In sede di prima attuazione della presente legge, lo Statuto e il regolamento di cui al comma 1, lettera b), sono deliberati dal consiglio di circolo o di istituto uscenti, entro 90 giorni dall’entrata in vigore dalla legge. Decorsi sei mesi dall’insediamento, il consiglio di indirizzo può modificare lo Statuto e il regolamento deliberato ai sensi del presente comma.
5. Lo statuto deliberato dal consiglio di indirizzo non è soggetto ad approvazione o convalida da parte di alcuna autorità esterna.
6. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio di indirizzo, l’organismo istituzionalmente competente provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.

Art. 6 (Composizione del consiglio di indirizzo)

1. Il Consiglio di indirizzo è composto da un numero di membri compreso fra sette ed undici. La sua composizione è fissata dallo Statuto, nel rispetto dei seguenti criteri:
a. il dirigente scolastico e il direttore dei servizi generali ed amministrativi sono membri di diritto;b. la rappresentanza dei genitori e dei docenti è paritetica;c. nelle scuole secondarie di secondo grado è assicurata la rappresentanza degli studenti;d. del consiglio fanno parte membri esterni, scelti fra le realtà di cui all’art. 1 comma 3, in numero non superiore a due.
2. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). I membri esterni sono scelti dal consiglio secondo modalità stabilite dal suddetto regolamento.
3. Il consiglio di indirizzo è presieduto da un genitore o da un componente esterno, eletto nel suo seno. Il presidente convoca l’organo e ne fissa l'ordine del giorno. Il consiglio si riunisce, altresì, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.
4. Il direttore dei servizi generali e amministrativi svolge le funzioni di segretario del consiglio.
5. Gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio di indirizzo non hanno diritto di voto per quanto riguarda il bilancio di previsione e il conto consuntivo.
6. In sede di prima attuazione, le elezioni del consiglio di indirizzo si svolgono entro il 30 settembre dell’anno scolastico successivo all’approvazione dello Statuto.

Art. 7 (Consigli dei dipartimenti)

1. Per l’esercizio della libertà di insegnamento, sono istituiti in ciascuna istituzione scolastica i Consigli dei dipartimenti, quali organi tecnici, per aree disciplinari o interdisciplinari, con compiti di programmazione delle attività didattiche, educative e valutative, in attuazione del piano dell’offerta formativa deliberato dal Consiglio di indirizzo della scuola.
2. Fanno parte dei Consigli di ciascun dipartimento i docenti delle rispettive discipline. 43. Il regolamento di istituto di cui all’art. 5, comma 1, lettera f) disciplina le modalità di costituzione e funzionamento dei Consigli dei dipartimenti ed il loro coordinamento.
4. I Consigli dei dipartimenti tecnici si riuniscono in seduta obbligatoria all'inizio di ogni anno scolastico e ogni qualvolta nel corso dell’anno scolastico se ne ravvisi la necessità per approvare collegialmente le attività didattiche, educative e valutative delle istituzioni scolastiche.

Art. 8 (Organi di valutazione collegiale degli alunni)

1. I docenti, nell'esercizio della propria funzione, valutano in sede collegiale i livelli di apprendimento degli alunni, periodicamente e alla fine dell'anno scolastico, e ne certificano le competenze in uscita, in coerenza con i profili formativi relativi ai singoli percorsi di studio, secondo modalità indicate dal regolamento di istituto di cui all'articolo 5,comma 1 , lettera f).

Art. 9 (Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie)

1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica riconosciuta dalla legge, valorizzano la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono l'esercizio dei diritti di riunione e di associazione.

Art. 10 (Nuclei di valutazione del funzionamento dell'istituto)

1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, in raccordo con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e successive modificazioni, un nucleo di valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico, composto da docenti senior ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della presente legge e da 5 non più di due membri esterni, secondo modalità definite con il regolamento di istituto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), che ne prevede anche il compenso. Le valutazioni espresse annualmente, sulla base di indicatori nazionali forniti dall’INVALSI, sono assunte come parametro di riferimento per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale delle attività.


Capo II - STATO GIURIDICO E RECLUTAMENTO DEI DOCENTI

Art. 11 (Finalità)
1. La Repubblica assicura la libertà di insegnamento, riconosce e valorizza l’autonomia e la crescita professionale dei docenti, attraverso una formazione specifica iniziale e continua, un efficace sistema di reclutamento e uno sviluppo di carriera e retributivo per merito.
2. Ai fini di cui al comma 2 , la Repubblica riconosce e valorizza le libere associazioni professionali dei docenti, nelle quali essi possono sviluppare la propria dimensione professionale.
3. La funzione docente è rivolta prioritariamente alla formazione integrale della persona e all’educazione dei giovani all'autonomia personale e alla responsabilità, nonché a perseguire, per ogni allievo, idonei e certificati livelli di competenza, nel rispetto delle differenze individuali e delle singole personalità. L'assolvimento di tali compiti, in collaborazione con la famiglia di ciascun allievo, e i relativi risultati educativi costituiscono l'oggetto della specifica responsabilità professionale del docente.

Art. 12 (Albo regionale)

1. Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento, sono iscritti, sulla base del voto conseguito nell'esame di abilitazione, in un apposito albo regionale, distinto per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione.
2. Gli iscritti agli albi regionali possono, a domanda, chiedere il passaggio all’albo di un’altra Regione solo al termine del primo quinquennio dall’iscrizione all’albo di appartenenza. Essi conservano i titoli acquisiti

Art. 13 (Concorsi per il reclutamento dei docenti )

1. Il reclutamento dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado avviene mediante concorsi per titoli banditi dalle reti di scuole, anche eventualmente costituite appositamente, secondo le esigenze della programmazione degli istituti afferenti ad ogni rete di scuole e al fine di coprire i posti disponibili e vacanti accertati dagli organismi competenti, nel rispetto delle disposizioni stabilite con regolamento nazionale del Ministero dell’Itruzione, Università e Ricerca.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono accedere esclusivamente gli insegnanti iscritti agli albi regionali. Il reclutamento avviene per un triennio con vincolo di permanenza nella istituzione scolastica di assegnazione. Al termine del triennio, l’istituzione scolastica conferma il docente in ruolo, sulla base della valutazione dell’attività didattica svolta, secondo i criteri indicati dal regolamento di cui al precedente comma.
3. Il docente confermato ha diritto di partecipare ai bandi delle reti scolastiche per il trasferimento ad altra istituzione scolastica, informandone preventivamente l’istituzione scolastica di appartenenza, almeno sei mesi prima dell’anno scolastico del previsto trasferimento.

Art. 14 (Articolazione della professione docente)

1. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente ordinario, docente esperto e docente senior, cui corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica.
2. Ai docenti esperti e senior possono essere conferiti incarichi ulteriori rispetto all’insegnamento, per esigenze connesse con l’attuazione dell’autonomia scolastica. Ai soli docenti senior possono essere attribuiti incarichi in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione con il dirigente dell'istituzione scolastica. Gli incarichi aggiuntivi di cui al presente comma sono remunerati con specifiche retribuzioni, a carattere temporaneo, nell'ambito delle risorse iscritte in un apposito fondo di istituto.
3. La retribuzione iniziale di ciascun livello professionale di cui al comma 1 è fissata dalla contrattazione collettiva, ma non può essere inferiore a quella iniziale del livello immediatamente precedente, maggiorata del 30%. All'interno di ciascun livello è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti da quantificare in sede di contrattazione collettiva. Tali aumenti non sono riassorbiti nel passaggio ai livelli professionali successivi.
4. L'attività del personale appartenente ai livelli professionali di docente ordinario e di docente esperto è soggetta a una valutazione periodica, effettuata da un'apposita commissione di valutazione, in ordine a:
a) l'efficacia dell'azione didattica e formativa;b) l'impegno professionale nella progettazione e nell'attuazione del piano dell'offerta formativa;c) il contributo fornito all'attività complessiva dell'istituzione scolastica o formativa;d) i titoli professionali acquisiti in servizio.
5. La valutazione di cui al comma 4 non comporta effetti sanzionatori, salvo il caso di giudizio gravemente negativo e adeguatamente documentato in ordine a quanto previsto dalle lettere a) e b) del medesimo comma, che dà luogo alla sospensione temporanea della progressione economica automatica per anzianità del docente. Le valutazioni periodiche costituiscono credito professionale documentato utilizzabile ai fini della progressione di carriera e sono riportate nel portfolio personale del docente.
6. La commissione di valutazione di cui al comma 4 è presieduta dal dirigente dell'istituzione scolastica, ed è composta da due docenti senior, eletti all'interno della medesima istituzione scolastica dai soli docenti esperti e senior. La commissione è rinnovata, di norma, ogni cinque anni.
7. L'avanzamento dal livello professionale di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata da apposite commissioni, tenendo conto dell'attività di valutazione effettuata dalla commissione di cui al comma 4, dei crediti formativi posseduti e dei titoli professionali certificati.
8. L'avanzamento dal livello professionale di docente esperto a quello di docente senior avviene, a domanda, mediante superamento di concorso e di corso di formazione, volti a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante. Il concorso e il corso di formazione sono svolti a livello di rete di scuole.
9. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina annualmente il contingente massimo di personale docente per ciascuno dei livelli professionali di docente esperto e di docente senior e le modalità di ripartizione del contingente presso le singole scuole. Il medesimo decreto stabilisce le modalità per il coordinamento delle procedure selettive espletate dalle singole istituzioni scolastiche.
10. Con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a stabilire le modalità di composizione delle commissioni per l'avanzamento di livello previste ai commi 7 e 8 del presente articolo, i requisiti per la partecipazione alle procedure selettive e a quelle di concorso, le modalità di valutazione e i tempi per l’espletamento delle procedure nonché le eventuali competenze amministrative delegate alle commissioni. Il medesimo decreto stabilisce le modalità per il coordinamento delle procedure selettive e di concorso. Alle procedure selettive per l’accesso al livello professionale di docente esperto possono comunque partecipare sia i docenti interni, sia quelli provenienti da altre istituzioni scolastiche, a condizione, per questi ultimi, che si impegnino preventivamente a trasferirsi nella scuola che ha svolto la selezione in caso di superamento della stessa.

Art. 15 (Associazionismo professionale)

1. L'associazionismo professionale costituisce libera espressione della professionalità docente e può svolgersi anche all'interno delle istituzioni scolastiche, che ne favoriscono la presenza e l'attività e ne tutelano la possibilità di comunicazione anche attraverso appositi spazi.
2. A livello nazionale, regionale e delle singole istituzioni scolastiche e formative, le associazioni professionali accreditate ai sensi della normativa vigente in materia sono consultate in merito alla didattica e alla formazione iniziale e permanente dei docenti e valorizzate nelle loro funzioni propositive.

Art. 16 (Area contrattuale autonoma)

1. Al fine di garantire l'autonomia della professione docente e la libertà di insegnamento, è istituita una specifica area di contrattazione dei docenti.


Capo III - RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELLE SCUOLE AUTONOME

Art. 17 (Consigli delle autonomie scolastiche)

1. Con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede ad istituire a livello regionale e nazionale i Consigli delle autonomie scolastiche, composto da rappresentanti eletti rispettivamente dai dirigenti e dai presidenti dei consigli di indirizzo delle istituzioni scolastiche autonome e ne fissa le modalità di costituzione e di funzionamento.

giovedì 24 settembre 2009

Il Ministro Gelmini e l'ora di religione


La religione non è affatto un "corso di propedeutica al catechismo". La religione non deve limitarsi all'insegnamento del cattolicesimo, ma deve provvedere ad illuminare una vasta area, la storia delle religioni, concetto ben diverso. Nel rispetto di tutti, Comunità Studentesca non trova giusto che chi segua le ore di religione sia premiato con un credito formativo.

Fra ateismo e agnosticismo, che devono essere rispettati, molti ragazzi scelgono di non frequentare i corsi di religione, in quanto non importanti per loro e non idonei alla loro visione del mondo. Certo, ci sono anche quelle persone che scelgono di non seguire la religione specialmente se l'ora è la prima o l'ultima della giornata scolastica, ma questo è un altro discorso.
Se davvero l'ora di religione fosse valorizzata con crediti formativi, ci troveremmo di fronte ad un numero di presenze della materia mai registrato prima: gli attendenti passerebbero da poche persone a classi intere. Crediamo che il credito formativo sia motivo di opportunismo per molti ragazzi, che, pur non credendo, farebbero grande presenza per guadagnarsi quel bonus, che la Gelmini vuole introdurre.

In quell'ora, ingiustamente facoltativa, dovrebbero essere trattati non solo i temi del cattolicesimo, comunque importante, ma anche i temi fondanti delle altre religioni, dall'Islam all'induismo, dal protestantesimo all'anglicanesimo e così via.
In quell'ora dovrebbero essere coinvolti tutti gli studenti, di qualsiasi religioni essi siano, e a maggior ragione gli atei, che avrebbero più spunti per rafforzare la loro scelta.
Detto questo, è assurdo però che l'insegnante di religione non abbia voce in capitolo nel Consiglio di Classe: è un professore come tutti gli altri e a tutti gli effetti, ha il pieno diritto di aver peso nella valutazione complessiva.

E' inaccettabile che la materia della religione si esprima ancora in insignificanti giudizi come "Buono", "Distinto" o "Non Sufficiente": le elementari sono finite da un bel pezzo, e come per italiano, matematica, ecc., anche la valutazione di religione deve essere espressa in decimi, e deve avere un peso effettivo nell'ambito finale.
L'ora di religione deve necessariamente essere incolume da facili strumentalizzazioni, perlopiù ideologiche, ma deve essere riscoperta con modifiche che la portino ad essere maggiormente accessibile a tutti. E' una materia che, al pari delle altre, fa parte della piattaforma culturale che forma lo studente, e che da tale ha innati dei concetti che meglio fanno comprendere i mutamenti di ieri di oggi, nella variegata gamma di contesti in cui le varie religioni si sono trovate.
Continua cosi l'eterna lotta tra laici e religiosi, o forse sarebbe meglio dire tra cattolici e laici.
Nell’ immenso vortice di idee e opinioni che si susseguono da diverse settimane su cosa è giusto e cosa è sbagliato, su quale ruolo devono assumere gli insegnanti di religione, una voce mi ha colpito e spero, vivamente che colpisca anche voi tutti.

Attraverso una meravigliosa, e alquanto originale, intervista al professor Philippe Borgeaud, che insegna come docente di storia delle religioni, presso l’università di Ginevra, viene trattato il tema dello scontro tra laici e cattolici sull’ insegnamento della religione nelle scuole.
Prima di tutto, Philippe Borgeaud si sofferma sul concetto di corso di religione: di cosa parliamo effettivamente?
Di religione? Dell’ inserimento della religione all’interno dell’ insegnamento? Oppure semplicemente inseriamo la religione come strumento per arrivare all’etica?
Che cosa facciamo realmente durante queste fantomatiche " ore di religione?"
La scuola dovrebbe essere concepita come luogo di formazione, che non solo educa, ma che ci mostra il nostro passato, per capire il nostro presente; intesa quindi non come luogo di diffusione della religione, bensì come una piattaforma del sapere.
In tutto questo l’ approccio di un corso sulla storia delle religione può essere fondamentale, determinante, se vogliamo, nel capire alcune dinamiche, anche storico-politiche.

E non solo. Un corso di storia delle religioni , che non analizzi le religioni in quanto tali,ma che piuttosto attraverso una visione più distaccata, insegni a " comprendere l’ altro nelle sue differenze"aiuterebbe lo studente nel suo percorso di formazione.
Storica e scientifica: cosi deve essere la riflessione all’ interno delle scuole, cosi si rende la religione, nel senso più plurale del termine , interessante agli occhi di chi la studia.
Sbagliato e , soprattutto fuori luogo, chi fa si che la religione introduca la morale nella scuola, e non solo perché cosi si manca ai principi costituzionali, ma perché la scuola deve avere " una morale pluralista e non religiosa".
Attraverso la prima parte di questa intervista, si dimostra come nessuno voglia cancellare l’ importanza della religione, della sua tradizione, della sua presenza passata e tantomeno di quella presente.

Per questo mi sembra giusto riportare intermente la risposta che il prof. Borgeaud da a proposito di tale questione:
"No, non credo si possa comprendere la storia senza conoscere le religioni. Ma conoscere le religioni non vuol dire praticarle. D’altronde non si possono praticare più religioni alla volta. Si tratta dunque di una conoscenza da osservatore, una conoscenza antropologica, scientifica. Lo sguardo antropologico è uno sguardo d’astronomo perché osserva le cose a distanza, senza animosità e con una certa empatia. Non credo sia necessario penetrare intimamente nelle diverse tradizioni religiose per capirle. Esteriorizzarsi rispetto alla tradizione religiosa è un gran passo verso la tolleranza. Ma si tratta di un esercizio delicato e complicato."
A conclusione di ciò, ancora una volta, come per sottolineare il pensiero precedente, Borgeaud consiglia di evitare che le religioni diventino un tabù, argomenti indiscutibili a livello scolastico. A scuola si deve parlare di tutto anche di questo.

La sfera religiosa deve essere discussa e analizzata a scuola ma non inserita all’ interna di essa.
Perché?
Perché a scuola si insegna a tutti.e l’ insegnamento., per primo, deve tener conto che ci sono studenti atei o semplicemente persone indifferenti alla religione.
Nel campo dell’ insegnamento della religione non esiste nessun privilegiato, ma nessuno deve essere ignorato. Per nessun motivo al mondo.

martedì 15 settembre 2009

Comunità Studentesca riapre i battenti…e si rinnova!!

Arriva settembre e con esso, anche Comunità Studentesca riapre i battenti per un nuovo anno pieno di nuovi progetti che mirano a migliorare la NOSTRA scuola, il NOSTRO sapere e a tutelare e a rivalorizzare la figura dello studente e i suoi diritti.
Edilizia scolastica, sicurezza nelle scuole, agevolazione per gli studenti, riconoscimento delle attività extra-scolastiche, meritocrazia e più rappresentanza studentesca: questi i temi per i quali Comunità Studentesca si è battuta l’anno scorso e per i quali si batterà anche quest’ anno, perché crediamo nella scuola di tutti e non dei pochi, perché vediamo lo studio come un diritto e non come un lusso.
Pertanto insieme alle battaglie del passato, il nostro movimento sta lavorando a nuovi progetti, che permettano l’acquisizione di una sapere più autonomo e quindi più consapevole.

Ma c’è aria di novità anche per quanto riguarda i ruoli all’ interno di Comunità Studentesca : il presidente MATTEO CONTI ha lasciato la sua carica per i suoi impegni universitari, che lo vedono operativo nel Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza, e che lo obbligano a passare il testimone del suo lavoro.
Perciò, la dirigenza del movimento passa nelle mani di MATILDE SANTONI, rappresentante dei giovani di Centro- sinistra studenti, già segretaria del movimento l’anno scorso, che pertanto diventa il nuovo Presidente.
La Vice Presidenza del movimento è stata affidata a Giovanni COLETTA, mentre a Daunia PAPA è spettato il compito di coordinamento delle commissioni.
E' ora che i giovani si riprendano ciò che spetta loro, e Comunità Studentesca sarà come sempre al loro fianco, appoggiando e promuovendo i progetti che possano aiutarli a 360°.

Infine vorremmo ringraziare Matteo Conti per l’insostituibile impegno e per la formidabile dedizione, ma soprattutto per aver capito, prima di altri, che per migliorare la scuola, serve l’impegno di TUTTI gli studenti, non importa se di destra o di sinistra, l’importante è che tutti abbiano la volontà di lottare per i propri diritti, di lottare per la propria cultura e per il proprio futuro.
Con questi valori abbiamo cominciato e con questi seguiremo anche quest’anno.

lunedì 14 settembre 2009



SCUOLA: COSA E’ CAMBIATO E COSA STA CAMBIANDO

Roma, 10 settembre 2009



NOVITA’ INTRODOTTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2008/2009




Scuola secondaria di II grado (scuola superiore)




Rimane la sospensione del giudizio per gli studenti che alla fine dell’anno non hanno conseguito la sufficienza in tutte le materie. L’insufficienza deve essere recuperata entro l’inizio dell’anno scolastico successivo. L’educazione fisica concorre alla determinazione della media dei voti.



Voto in condotta alle scuole secondarie di primo e secondo grado


Reintrodotto il voto sul comportamento anche alla scuola superiore già dal primo quadrimestre dell’a/s 2008-2009. Il voto in condotta è determinante per l’attribuzione dei crediti scolastici. Il 5 in condotta è attribuito dal collegio dei docenti per gravi violazioni dei doveri definiti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, purché prima sia stata inflitta allo studente una sanzione disciplinare. Inoltre, l’insufficienza in condotta deve essere motivata con un giudizio e verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.L’insufficienza nel voto di condotta comporta la non ammissione all’anno successivo o agli esami di Stato.



Più attenzione all’edilizia scolastica


Già da quest’anno sono stati stanziati finanziamenti ulteriori per l’edilizia scolastica. A disposizione 1 miliardo di euro autorizzati dal Cipe che si aggiungono a quelli previsti dal piano triennale per la messa in sicurezza degli istituti scolastici.



Anagrafe degli istituti scolastici


Il Ministero ha chiesto a Regioni ed Enti Locali di stilare l’anagrafe strutturale e non strutturale delle scuole italiane. Entro l’ano scolastico 2009/2010 dovrebbe essere ultimata.Il Ministero è riuscito a chiudere un accordo in Conferenza Stato – Regioni: ogni istituzione concorrerà alla messa in sicurezza delle scuole.



Introdotto insegnamento di Cittadinanza e Costituzione


Introdotta una nuova disciplina in tutte le scuole di ogni ordine e grado che oltre ai temi dell’educazione civica comprende anche l’educazione ambientale, l’educazione alla legalità, i valori del volontariato e l’educazione stradale.



Scuola digitale


18 milioni di euro per la digitalizzazione della scuola. Dal novembre 2008 10.000 lavagne interattive sono arrivate in 11.000 classi a partire dalle scuole secondarie di primo grado.


Incentivi alla diffusione dell’e-book, il libro di testo in versione digitale da affiancare a quella cartacea.



Contenimento spesa libri di testo




- introduzione dei tetti di spesa per le scelte dei libri da parte degli insegnanti Gli insegnanti devono scegliere libri di testo che abbiano un prezzo inferiore ai tetti di spesa fissati dal Ministero. In questo modo è possibile tenere maggiormente sotto controllo il prezzo dei testi e andare incontro alle richieste delle famiglie;


- stesso libro per 5 anni: i testi scelti non potranno essere cambiati per almeno 5 anni nella primaria e 6 nella secondaria;


- e-book scaricabili da internet


Già da quest’anno scolastico è stato chiesto agli insegnanti di individuare preferibilmente i libri disponibili, in tutto o in parte, su internet.




NOVITA’ INTRODOTTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2009/2010




Scuola secondaria di II grado




Ammissione alla Maturità solo con 6 in tutte le materie




A partire dall’anno scolastico 2009/10 saranno ammessi all’esame di Stato tutti gli studenti che conseguiranno la sufficienza in tutte le materie e in condotta.



Scuola digitale




Pagelle on line


Dall’anno scolastico 2009/2010 sarà possibile consultare on line sul sito delle scuole le pagelle degli studenti.




Sms per segnalare assenze ai genitori


Dall’anno scolastico 2009/2010 tutte le scuole potranno organizzare sistemi per avvisare via sms i genitori quando i ragazzi sono assenti, come avviene già in molte scuole del Paese.



Ingresso di giovani precari nella scuola


Per l’anno scolastico 2009/10, sono stati immessi in ruolo 8.000 docenti ed assunti 8.000 unità di personale ATA e 647 dirigenti scolastici.


martedì 8 settembre 2009

Completamente falsi i dati sui precari diffusi in queste ore

Roma, 02 settembre 2009

Sono enormemente diversi dalla realtà i dati che alcune organizzazioni sindacali forniscono in queste ora in corrispondenza delle manifestazioni e delle proteste.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca precisa che la razionalizzazione del sistema scolastico ha riguardato 42mila unità di personale.

Considerato però che quest’anno sono andati in pensione 32 mila docenti, in realtà si ferma a meno di 10 mila il numero di insegnanti non in ruolo a cui non sarà riconfermata la supplenza.
Il Ministero sta lavorando, anche attraverso accordi con le Regioni, per dare al più presto una risposta ai precari coinvolti in questa razionalizzazione.


Da:http://www.pubblica.istruzione.it/ministro/comunicati/2009_miur/020909.shtml
Diritto allo studio e pari opportunità


Per favorire la frequenza scolastica da parte di tutti, lo Stato italiano prevede sostegni, servizi e provvidenza varie affinché ognuno possa realizzare il proprio diritto personale all'istruzione.La legge ha previsto che il servizio scolastico si articoli secondo i bisogni degli alunni proprio per realizzare il diritto allo studio di ciascuno.Le norme prevedono sostegni per alunni disabili, scuole ospedaliere, interventi per alunni stranieri, interventi nelle aree a rischio di dispersione scolastica e devianza minorile o altri specifici servizi finalizzati ad assicurare ad ognuno il diritto all'istruzione sancito dalla Costituzione.Alcune materiali misure di sostegno (esempio, borse di studio, gratuità di servizi, libri di testo, assegni, trasporti scolastici, ecc.) si prefiggono di conseguire una condizione di parità e di uguaglianza di opportunità per tutti.Per sostenere il diritto allo studio vi sono interventi finanziari o altre misure di sostegno messe in atto sia a livello nazionale (Ministero) che territoriale (Regioni ed Enti locali).



Il Ministero della Pubblica Istruzione, sulla base di appositi finanziamenti previsti dalla legge, assegna ogni anno agli Uffici scolastici regionali fondi da ripartire tra le istituzioni scolastiche del territorio per borse di studio e assegni per la gratuità o la semigratuità dei libri di testo.Le borse di studio vengono assegnate ad alunni di scuola statale e paritaria in base alle condizioni economiche della famiglia di appartenenza.Gli assegni per la gratuità o semigratuità dei libri di testo vengono concessi, in base alle condizioni economiche, agli alunni meno abbienti di scuola secondaria di I grado (ex-scuola media) e a quelli della secondaria superiore. Il reddito annuo della famiglia non deve superare i 15.493 euro (30 milioni delle vecchie lire).Non sono previsti assegni per i libri di testo della scuola primaria in quanto in questo settore opera la totale gratuità dei libri.


Leggi regionali per il diritto allo studio


Tra le funzioni delle Regioni vi è quella del diritto allo studio che si realizza con strutture, servizi e attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore di alunni di scuole pubbliche e private, l'assolvimento dell'obbligo nonché, per gli studenti capaci e meritevoli, la prosecuzione degli studi.Ogni regione si è data nel tempo una propria legge regionale per il diritto allo studio, eventualmente aggiornata alla luce di nuove esigenze e valutazioni sopravvenute.Queste leggi regionali sono notevolmente differenziate tra loro.Per una migliore conoscenza si consiglia di accedere ai siti web della propria regione.


sabato 5 settembre 2009



Scuola, CdM approva riforma dei licei, si parte dal 2010

Da 400 indirizzi sperimentali a 6 licei: più autonomia per le scuole e razionalizzazione dei piani di studio

Roma, 12 giugno 2009

Approvata in prima lettura dal Consiglio dei Ministri la riforma dei licei.
Si tratta di una riforma epocale che partirà dal 2010 e che segna un passo fondamentale verso la modernizzazione del sistema scolastico italiano. L’impianto complessivo dei licei, infatti, risale alla legge Gentile del 1923. Con questa riforma si vuole:

- fornire maggiore sistematicità e rigore e coniugare tradizione e innovazione;
- razionalizzare i piani di studio, privilegiando la qualità e l’approfondimento delle materie di studio;
- caratterizzare accuratamente ciascun percorso liceale;
- riconoscere ampio spazio all’autonomia delle istituzioni scolastiche;
- consentire una più ampia personalizzazione, grazie a quadri orari ridotti che danno allo studente la possibilità di approfondire e recuperare le mancanze.

Il Regolamento recante “revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei” completa la riforma della scuola secondaria superiore avviata dal ministro Mariastella Gelmini con la riforma degli istituti tecnici e professionali e partirà dal 2010. Il nuovo modello dei licei partirà gradualmente, coinvolgendo a partire dall’anno scolastico 2010-2011 le prime e le seconde. La riforma entrerà a regime nel 2013.

Le novità della riforma:

Per cancellare la frammentazione e consentire alle famiglie e agli studenti di compiere scelte chiare i 396 indirizzi sperimentali, i 51 progetti assistiti dal Miur e le tantissime sperimentazioni attivate saranno ricondotte in 6 licei.

Rispetto al vecchio impianto che prevedeva solo il liceo classico, il liceo artistico e lo scientifico, oltre all’istituto magistrale quadriennale e a percorsi sperimentali linguistici, con la riforma avremo:



- Liceo artistico, articolato in tre indirizzi:
arti figurative - a conclusione del percorso di studio gli studenti dovranno essere in grado di cogliere i valori estetici nelle opere artistiche ed individuare le problematiche estetiche, storiche, economiche, sociali e giuridiche connesse alla tutela e alla valorizzazione dei beni artistici e culturali;
architettura, design, ambiente - a conclusione del percorso di studio gli studenti dovranno essere in grado di conoscere e utilizzare i codici della comunicazione visiva e audiovisiva nella ricerca e nella produzione artistica, in relazione al contesto storico-sociale;
audiovisivo, multimedia, scenografia - a conclusione del percorso di studio gli studenti dovranno essere in grado di impiegare tecnologie tradizionali e innovative nella ricerca, nella progettazione e nello sviluppo delle proprie potenzialità artistiche.
- Liceo classico. Con la riforma sarà finalmente introdotto l’insegnamento di una lingua straniera per l’intero quinquennio.
- Liceo scientifico. Oltre al normale indirizzo scientifico le scuole potranno attivare l’opzione scientifico tecnologica che consentirà l’approfondimento della conoscenza di concetti, principi e teorie scientifiche e di processi tecnologici, anche attraverso esemplificazioni operative.
- Liceo linguistico. Il liceo linguistico prevederà l’insegnamento di 3 lingue straniere. Dalla terza liceo un insegnamento non linguistico sarà impartito in lingua straniera e dalla quarta liceo un secondo insegnamento sarà impartito in lingua straniera.
- Liceo musicale e coreutico. E’ una delle novità della riforma. Il liceo musicale sarà articolato nelle due sezioni musicale e coreutica. Inizialmente saranno istituite 40 sezioni musicali e 10 coreutiche e potranno essere attivati in collaborazione con i conservatori e le accademie di danza per le materie di loro competenza.Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, devono essere in grado di:
1. cogliere i valori estetici delle opere musicali;
2. conoscere repertori significativi del patrimonio musicale e coreutico nazionale e internazionale, analizzandoli mediante l’ascolto, la visione e la decodifica dei testi;
3. individuare le ragioni e i contesti storici relativi ad opere, autori, personaggi, artisti, movimenti, correnti musicali e allestimenti coreutici;
4. conoscere ed analizzare gli elementi strutturali del linguaggio musicale e coreutico sotto gli aspetti della composizione, dell’interpretazione, dell’esecuzione e dell’improvvisazione;
5. conoscere le relazioni tra musica, motricità, emotività e scienze cognitive.
- Liceo delle scienze umane. Altra novità della riforma è il liceo delle scienze umane. Sostituisce il liceo sociopsicopedagogico portando a regime le sperimentazioni avviate negli anni scorsi. Il piano di studi di questo indirizzo si basa sull’approfondimento dei principali campi di indagine delle scienze umane, della ricerca pedagogica, psicologica e socio-antropologico-storica.
Le scuole potranno attivare l’opzione sezione economico-sociale in cui saranno approfonditi i nessi e le interazioni fra le scienze giuridiche, economiche, sociali e storiche.



Altre novità introdotte:




Valorizzazione della lingua latina. Il latino è presente come insegnamento obbligatorio nel liceo classico, scientifico, linguistico e delle scienze umane; come opzione negli altri licei;



Incremento orario della matematica, della fisica e delle scienze per irrobustire la componente scientifica nella preparazione liceale degli studenti (gli insegnamenti di fisica e scienze possono essere attivati dalle istituzioni scolastiche anche nel biennio del liceo classico);




Potenziamento delle lingue straniere con la presenza obbligatoria dell’insegnamento di una lingua straniera nei cinque anni ed eventualmente di una seconda lingua straniera usando la quota di autonomia.




Presenza nel liceo scientifico di una opzione in cui confluisce l’esperienza del liceo tecnologico, che ha rappresentato negli anni trascorsi un significativo filone di innovazione;




Presenza delle discipline giuridiche ed economiche sia nel liceo scientifico (opzione tecnologica), sia nel liceo delle scienze sociali (opzione economico-sociale), sia negli altri licei attraverso la quota di autonomia.




Insegnamento, nel quinto anno, di una disciplina non linguistica in lingua straniera, che ci allinea alle migliori esperienze del resto d’Europa.




Sarà valorizzata la qualità degli apprendimenti piuttosto che la quantità delle materie. I quadri orari saranno adeguati a quelli dei Paesi che hanno raggiunto i migliori risultati nelle classifiche Ocse Pisa come la Finlandia (856 ore all’anno). Il quadro orario sarà annuale e non più settimanale, in modo da assegnare alle istituzioni scolastiche una ulteriore possibilità di flessibilità. Tutti i licei prevederanno 27 ore settimanali nel primo biennio e 30 nel secondo biennio e nel 5° anno, ad eccezione del classico (31 ore negli ultimi tre anni), per preservare le caratteristiche rafforzando la lingua straniera, dell’artistico (massimo 35), musicale e coreutico (32), perché questi ultimi prevedono materie pratiche ed esercitazioni.




Entrano a regime le sperimentazioni che hanno coinvolto gli istituti d’arte, i percorsi musicali, i vecchi istituti magistrali e le sperimentazioni scientifico tecnologiche e linguistiche, queste ultime nate dall’esperienza delle scuole non statali, private o degli enti locali.



La nuova organizzazione dei licei prevede:




Maggiore autonomia scolastica:



- Possibilità per le istituzioni scolastiche di usufruire di una quota di flessibilità degli orari del 20% nel primo biennio e nell’ultimo anno e del 30% nel secondo biennio. Attraverso questa quota, ogni scuola può decidere di diversificare le proprie sezioni, di ridurre (sino a un terzo nell’arco dei 5 anni) o aumentare gli orari delle discipline, anche attivando ulteriori insegnamenti previsti in un apposito elenco.



- Possibilità di attivare ulteriori insegnamenti opzionali anche assumendo esperti qualificati attraverso il proprio bilancio.




Un rapporto più forte scuola-mondo del lavoro-università:



Possibilità, a partire dal secondo biennio, di svolgere parte del percorso attraverso l’alternanza scuola-lavoro e stage o in collegamento con il mondo dell’alta formazione (università, istituti tecnici superiori, conservatori, accademie).




Nuove articolazioni del collegio dei docenti:




- Costituzione in ogni scuola di dipartimenti disciplinari, che riuniscono i docenti di uno stesso ambito disciplinare, per sostenere la didattica, la ricerca, la progettazione dei percorsi.
- Costituzione di un comitato scientifico composto paritariamente da docenti ed esperti del mondo della cultura e del lavoro.



Dipartimenti disciplinari e comitato scientifico non ledono comunque la sovranità del collegio docenti.





Da: http://www.pubblica.istruzione.it/ministro/comunicati/2009_miur/120609.shtml